a cura di Giorgio Di Dio – isola di Procida
COS’E’ IL FERMO AMMINISTRATIVO
Il Concessionario della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e senza che il contribuente o l’eventuale coobbligato abbiano provveduto al pagamento delle somme ingiunte può disporre il divieto di circolazione di un veicolo iscritto al pubblico registro automobilistico mediante un atto che, a cura dello stesso concessionario, deve essere iscritto nei predetti registri mobiliari.
PROCEDIMENTO
Il concessionario informa il contribuente della possibilità di procedere al fermo amministrativo già con la notifica della cartella esattoriale. Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella il concessionario invia al debitore un avviso ad adempiere entro 20 giorni. Trascorsi infruttuosamente 20 giorni il concessionario procedere al fermo degli autoveicoli di proprietà del debitore e dei suoi coobbligati.
ISCRIZIONE NEI REGISTRI MOBILIARI
Il fermo si esegue mediante iscrizione de provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario. L’iscrizione, come detto, avviene dopo 20 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione che assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.
EFFETTI DEL FERMO:
- il veicolo sottoposto a fermo non può circolare
- il veicolo sottoposto a Fermo e trovato a circolare è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (ad. 214 de D.Lgs 285/92), il cui importo varia da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di 2.628,15 Euro, oltre al sequestro immediato ed a successivo deposito in apposito luogo di custodia.
- il provvedimento di Fermo comporta l’inopponibilità al Concessionario di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non è pagato il debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se nel frattempo l’auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita
- le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.
CONTRO IL FERMO AMMINISTRATIVO
Contro il fermo amministrativo disposto dal concessionario della riscossione è possibile ricorrere in Commissione Tributaria. L’atto impugnabile, nel termine di 60 giorni dalla notifica, è la comunicazione preventiva alla trascrizione del fermo al PRA.
IL PREAVVISO DI FERMO
I concessionari per la riscossione prima del fermo mandano un preavviso con invito a corrispondere il debito risultante dalla cartella di pagamento entro 20 giorni. Trascorso tale termine, è il preavviso stesso, secondo l’Amministrazione finanziaria, ad assumere il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.
LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
Secondo i Giudici della prima sezione della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, l’atto di preavviso di fermo amministrativo non è atto impugnabile non essendo compreso nell’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, mentre lo è l’atto di fermo amministrativo: la mancata notifica di questo atto rende illegittimo il fermo.
La Commissione ha accolto il ricorso di un contribuente ed ha affermato che :
l’omessa notifica del provvedimento autonomamente impugnabile, per il solo motivo di questa carenza, deve ritenersi illegittima, e quindi ne consegue il suo annullamento (art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992).
CONCLUSIONI
SECONDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE
- Il contribuente RICEVE il preavviso di fermo amministrativo
- Il preavviso di fermo comporta entro venti giorni dalla notifica l’automatica applicazione delle ganasce sugli autoveicoli, se il contribuente non ha provveduto a pagare la cartella.
SECONDO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA N. 399 DEL 31 MAGGIO 2007:
- Il contribuente RICEVE il preavviso di fermo amministrativo
- Il contribuente non paga la cartella entro i venti giorni
- se il contribuente, dopo i venti giorni, non riceve la notifica del provvedimento di fermo amministrativo può ricorrere alla commissione tributaria per l’illegittimità della procedura di esecuzione forzata
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