a cura di Giorgio Di Dio – isola di Procida
Da più parti arrivano quesiti sulla sanzione da applicare in caso di omessa presentazione degli elenchi clienti e fornitori e sulla possibilità del ravvedimento operoso. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile il ravvedimento, ma in modo molto generico, con un semplice riferimento all’applicazione dell’art.13 del D.Lgs 472/97. Sul tipo di sanzione, sui tempi, sull’importo la stampa specialistica (compreso ” Il Sole 24 Ore”), fornisce indicazioni alquanto generiche, ripetendo il più delle volte le poche righe della circolare. Cerco di dare il mio contributo all’interpretazione della norma, ovviamente, con i limiti delle poche notizie a disposizione.
Per il ritardo e l’omissione degli elenchi clienti e fornitori si applica, a mio avviso, l’art. 8 bis comma 6 del D.P.R. 322/98 e, cioè, :
Per l’omissione della comunicazione o l’invio di tale comunicazione con dati incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Per il ravvedimento operoso si applica l’art. 13 comma 1 lett. c) del D.Lgs 472/97, e, cioè :
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
………………………
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
In conclusione:
Se l’invio viene effettuato in ritardo ma entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è pari a 32 euro (1/8 del minimo previsto per l’omissione).
Se l’invio viene eseguito oltre 30 giorni dalla scadenza o viene omesso si applica la sanzione da 258 euro a 2.065 euro.
Per quanto riguarda poi gli elenchi contenenti dati incompleti o non veritieri è ammessa la correzione entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione senza sanzioni.
Se la correzione avviene oltre 30 giorni ma entro il termine per la presentazione degli elenchi clienti e fornitori riferiti all’anno in cui la violazione è stata commessa si applica il ravvedimento con il pagamento di 52 euro [1/5 del minimo previsto per l'incompletezza della dichiarazione (art. 13 comma 1 lettera b del D.lgs 472 /97)].
Se non si effettua alcuna correzione degli elenchi la sanzione è da 258 euro a 2.065 euro e viene irrogata a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o a seguito di controllo degli invii ricevuti.
Per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni ridotte ritengo che debbano essere pagate nei termini del ravvedimento, anche non necessariamente contestualmente alla presentazione.
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Sig. Di Dio ringraziandola delle info vorrei sapere se percaso lei conosce anche il codice tributo che si dovrà applicare nel F24 per il ravvedimento operoso.
grazie
PER ARIC79
Nessuno lo dice, ma penso che Il versamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24, telematico, con il codice 8904.
Buongiorno sig. Di Dio,
volevo un chiarimento sulle sanzioni.
Queste si applicano per ogni comunicazione incompleta o errata dell’elenco o se nel complesso risulta errata la comunicazione. Cioè ipotizzando che il mio elenco clienti/fornitori contenga 3 voci e siano entrambe o incomplete o errate, la sanzione viene moltiplicata per tre, cioè per ogni voce o rimane comunque da 258 euro a 2.065 euro?
Grazie per la cortese attenzione e per le spiegazioni.
Claudio
Buongiorno sig. Di Dio io mi accingo ora ad inviare l’elenco clienti e fornitori per l’anno 2006. Usifruendo del ravvedimento operoso può indicarmi l’importo della sanzione ed il codice tributo. Grazie per la cortese attenzine.
walter c.
Buongiorno Sig. Di Dio
Io sono un nuovo contribuente con regime fiscale agevolato con tutoraggio (imposte al 10%).
Il mio “tutor” mi ha detto che essendo un nuovo contrinuente per l’anno 2007 nn avrei dovuto comunicare (solo per quest’anno) l’elenco clienti e fornitori.
Vorrei sapere se è vero oppure no in quanto io non li ho comunicati e sarei ancora in tempo per trasmetterli entro 30 gg.
Grazie e buon lavoro
buonasera, volevo sapere quali erano le sanzioni per l’itermediario che omette l’invio telematico dell’allegato clienti fornitori, e vuole fare ravvedimento operoso dopo i trenta giorni dalla data del 29/04/2008
grazie e buon lavoro
Il contribuente che ha scelto il regime minimo naturale dall’1 gennaio 2008 era tenuto alla presentazione degli elenchi per l’anno 2007 entro il 30 aprile 2008?
In caso positivo quale sarà la sanzione se li trasmette con ravvedimento?.
Grazie Antonio