Fonte: Studio Legale Mei&Carcaterra.
L’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio è ora possibile anche nel settore del commercio, del turismo e dei servizi e nell’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile.
L’Inps spiega che “il sistema dei buoni lavoro, in questi settori, può trovare ampia applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza (come quelli oramai prossimi delle vacanze natalizie) e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché con riferimento a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.”
Con riferimento ai giovani studenti, per “periodi di vacanza” si intende:
- per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
- per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Il lavoratore in cambio della sua prestazione non riceve il pagamento in denaro ma un buono che gli consentirà di ottenere il compenso e la contribuzione assicurativa e previdenziale.
Da Il Sole 24 Ore la notizia qui
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